Sono state depositate due giorni fa, mercoledì 2 marzo, le sentenze n. 50/2022 e n. 51/2022 della Corte costituzionale italiana, emesse al termine dell’udienza iniziata il 15 febbraio, relative al giudizio di ammissibilità di due referendum popolari di grande importanza, entrambi abrogativi ed entrambi dichiarati «inammissibili».
Il primo, respinto con la sentenza n. 50, è il cosiddetto referendum per l’«omicidio del consenziente», o più correttamente «[…] per l’abrogazione dell’articolo 579 del Codice penale (Omicidio del consenziente), approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398», limitatamente ad alcune sue parti. L’altro, respinto dalla sentenza n. 51, è stato chiamato referendum per la «cannabis legale», ma è piuttosto inteso «[…] per l’abrogazione di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)».
«iFamNews» si è occupata più volte sia del referendum per l’«omicidio del consenziente» sia di quello per la «depenalizzazione della cannabis». Parla ora delle sentenze che li hanno bocciati con l’avvocato Angelo Salvi, del Foro di Roma, socio del Centro Studi Rosario Livatino e membro del collegio difensivo del Comitato per il no al referendum per l’«omicidio del consenziente», estensore della memoria per l’intervento ad opponendum.
Avvocato Salvi, qual è il suo giudizio sull’esito dei lavori della Corte costituzionale in merito alle richieste referendarie di cui si sta parlando?
Mi sono occupato più che altro della prima questione, relativa al referendum per l’«omicidio del consenziente» e, in questo caso, è un giudizio sostanzialmente positivo. I colleghi del collegio difensivo e io abbiamo accolto con favore la decisione della Corte sia per l’esito in sé sia per come è stato motivato. Dopo una prima parte riservata a quanto «ritenuto in fatto», vale a dire alla storia processuale del quesito referendario, e nel «considerato in diritto» che attiene maggiormente alle questioni giuridiche in campo, la Corte ha dichiarato la non ammissibilità del referendum in oggetto con un testo che non dà spazio a punti deboli o interpretazioni. Ciò non significa che il parlamento in futuro non possa legiferare in proposito, in un senso o nell’altro, ma segna un punto importante.
In cosa consiste questo punto?
Consiste nella dichiarazione esplicita che il diritto alla vita è inviolabile e indisponibile, è il punto su cui si giocava l’intera partita e che era importante vincere. In caso contrario, il risultato sarebbe stato un “tana libera tutti” che avrebbe costituito una breccia enorme nel muro della protezione della vita in quanto tale.
Quale altra questione importante desidera sottolineare, in merito alla sentenza n. 50?
È fondamentale evidenziare come la Corte ribadisca la necessità di una cintura di protezione per tutti, costituita proprio dagli articoli di legge in gioco. L’articolo 579 che si voleva abrogare, infatti, e a seguire l’art. 580 costituiscono la cosiddetta tutela minima a garanzia delle persone più fragili e più vulnerabili, anche in situazioni di abbandono o di disagio. La sentenza ha stabilito indubitabilmente che tale tutela minima esiste, che il diritto alla vita è assicurato nel nostro Paese, così come costituzionalmente garantito dall’articolo 2 della Costituzione italiana e dall’art. 2 della CEDU, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Nessun colpo di spugna referendario può spazzarlo via.
La non ammissibilità significa esattamente questo: il quadro normativo che fosse uscito dall’eventuale abrogazione per via referendaria dell’art. 579 sarebbe risultato costituzionalmente a tutela minima della vita? No, non lo sarebbe stato. Pertanto, il referendum è inammissibile.
Cosa si può dire, invece, rispetto alla sentenza n. 51 relativa alla «depenalizzazione della cannabis»?
Se la discussione in merito al primo dei referendum ha aperto questioni non solo giuridiche ma anche etiche di straordinaria ampiezza, in questo caso l’aderenza pura e semplice alle norme italiane e internazionali ha giocato un ruolo da protagonista. Il referendum è stato presentato all’opinione pubblica tutto proiettato verso la cosiddetta «liberalizzazione delle droghe leggere», quasi uno scherzo ricreativo, laddove invece si sapeva benissimo che avrebbe aperto la strada alla coltivazione, sul territorio italiano, da parte di chiunque, di piante da cui si traggono anche le droghe cosiddette “pesanti”. Tutto ciò sarebbe stato però in contrasto con una lunga serie di Convenzioni e di accordi comunitari e internazionali, da cui certamente l’Italia non può sganciarsi, tutti puntualmente riportati nel testo, chiunque può leggerli e rendersi conto.
Qual è dunque lo stato d’animo, ora che le sentenze sono state depositate?
Sia come Centro Studi Rosario Livatino, sia come Comitati per il no, vi è grande sollievo. Si è trattato di un lavoro impegnativo, che è stato premiato perché vi erano ragioni inoppugnabili. Ragioni non solo giuridiche, ma anche e soprattutto sociali. Si è combattuta una battaglia sul fronte della famiglia, specie della famiglia in situazioni di difficoltà. Ora è importante che questo lavoro continui, che le decisioni della Consulta siano da stimolo, per esempio, al finanziamento della legge sulle cure palliative e all’approvazione di quella che deve regolamentare e tutelare la figura del caregiver familiare. Ciò che più importa, in ogni caso, è contrastare la cosiddetta «cultura dello scarto», che non deve avere più alcuno spazio né alcuna ragione d’essere.