Last updated on Febbraio 27th, 2021 at 01:48 am
Mascherine obbligatorie a scuola: sì, no, forse. La questione, dopo la sentenza del Tar del Lazio del 19 febbraio, non è affatto chiusa. Tuttavia, per comprendere bene, occorre fare un passo indietro, anzi due. Il primo, quello più lungo, ci porta al 31 agosto, vigilia dell’apertura ufficiale dell’anno scolastico. Quel giorno il Comitato tecnico-scientifico (Cts) emana «raccomandazioni tecniche» per l’uso delle mascherine a scuola. Gli esperti sottolineano l’importanza sanitaria di indossarle anche nella scuola primaria e secondaria, ma con possibilità di rimuoverle in condizione di staticità e di distanza di almeno un metro gli uni dagli altri. Tradotto: uno studente fermo al banco, che non sia spalla a spalla con un compagno, poteva seguire la lezione senza avere bocca e naso coperti.
Il Dpcm
Questa situazione è durata circa un mese e mezzo dall’inizio delle attività. L’altro passo indietro ci porta all’autunno. Il Dpcm del 3 novembre ha introdotto nuove disposizioni: per gli alunni dai 6 anni in su resta l’uso obbligatorio della mascherina a scuola, ma senza eccezioni relative a staticità e distanziamento (salvo casi di disabilità). Quest’ultimo pronunciamento è stato reiterato anche nei successivi Dpcm, compreso l’ultimo in vigore.
Subito dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, tuttavia, un gruppo di genitori ha presentato ricorso al Tar per chiedere l’esonero dall’utilizzo della mascherina ai banchi delle elementari laddove sia garantito il metro di distanza. Il fondamento dei ricorrenti è il pronunciamento del Cts dell’estate scorsa, basato su indicazioni fornite dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms): se gli esperti consigliano di far indossare la mascherina ai bambini solo in determinati casi, perché il governo ha deciso di estendere l’obbligo a tutto il tempo trascorso a scuola?
«Eccesso di potere»
Questo interrogativo è il grimaldello che ha portato alla sentenza di una settimana fa. Il Tar del Lazio potrebbe aver innescato una svolta. Sulla vicenda “iFamNews” ha chiesto un parere all’avv. Francesco Farri, del Centro Studi Rosario Livatino. Il legale precisa anzitutto che, per una questione processuale, il Tar «non ha potuto disporre l’annullamento con effetto generale e immediato» della parte del Dpcm relativa alle mascherine a scuola. La sentenza, tuttavia, «impone certamente una riflessione da parte dell’autorità». L’avv. Farri sottolinea che «è stata accertata l’illegittimità del Dpcm» per due motivi: la «carenza di una idonea base di autorizzazione legislativa» e «la mancanza di un previo parere del Cts». L’atto, prosegue, «è incorso così, secondo la sentenza, in un tipico “eccesso di potere”, sconfinando in “puro arbitrio”». L’avvocato non ha dubbi: «Si tratta di gravi violazioni del principio di legalità».
Addio mascherina?
A questo punto, secondo Farri, «l’autorità è chiamata a bilanciare in modo razionale e proporzionato l’aspetto della tutela da contagi di CoVID-19 e di prevenzione di focolai di pandemia, con l’esigenza di consentire un sereno apprendimento e sviluppo relazionale dei fanciulli». Il legale osserva dunque: «Se fosse confermato un obbligo generalizzato e indiscriminato di mascherina al banco anche nelle scuole elementari», si potrebbe «ricorrere nuovamente al Tar e preconizzare un annullamento con effetti generalizzati della misura in questione». Di qui la sua chiosa: «Per questo, è senz’altro lecito prevedere già nei prossimi decreti novità sul tema dell’utilizzo della mascherina al banco per i bambini delle scuole elementari». La palla passa al governo Draghi: sul tema darà un segnale di discontinuità con il precedente esecutivo? Per la risposta si rimanda al 6 marzo prossimo, scadenza del Dpcm ora in vigore.
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