Finalmente soluzioni pratiche per la tutela dei più fragili

La legge «Dopo di Noi», in vigore dal 2016, va incontro materialmente alle esigenze di disabili, malati e anziani

Un disabile viene spinto su una carrozzella, al mare

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Last updated on marzo 3rd, 2020 at 09:56 am

La legge 112/2016, meglio conosciuta come legge «Dopo di Noi», in vigore dal 22 giugno, pur senza ambire a essere perfetta rappresenta uno spunto positivo di cui parlare, in un’ottica di sussidiarietà e di sostegno ai soggetti più fragili della società.

Si tratta di una serie di disposizioni che mirano a garantire cure, autonomia e serenità economica in special modo ai disabili gravi privi di sostegno familiare, per esempio quando i genitori, che se ne sono sempre presi cura, diventano anziani e vengono a mancare.

Le misure economiche previste dalla legge servono principalmente a incentivare le liberalità in denaro o in natura, la stipula di polizze di assicurazione, la costituzione di vincoli di destinazione e di fondi speciali (anche a favore delle onlus), infine l’istituzione di trust.

Vi sono evidentemente dei vincoli per usufruire di tali misure (che dopo un triennio di finanziamenti diretti sono ora supportate principalmente da importanti sgravi fiscali), fra cui il principale è che la disabilità grave sia esclusivamente quella che gode del riconoscimento della legge 104/1992, accertato dalle commissioni mediche delle Unità Sanitarie Locali.

Una delle soluzioni praticabili per la tutela dei disabili gravi in base alla legge «Dopo di Noi» è dunque appunto il trust. Cristiana Cislaghi, che da anni si occupa professionalmente di questo strumento per Heritage e per lo Studio Cislaghi , entrambi studi di consulenza fiscale e tributaria, spiega tutto ad “iFamNews”.

Ne emerge il quadro di una procedura rigidamente normata, che, attraverso la costituzione di un vincolo, chiamato appunto trust e garantito dall’amministrazione di un trustee, persona fisica, professionista o meno, si occupi della persona disabile tutelata, a suo solo ed esclusivo beneficio. Il vincolo non deve per forza essere il caso di patrimoni ingenti, ma può esserlo per esempio sulla prima casa oppure su un piccolo immobile in una località turistica che la famiglia possa aver acquistato negli anni.

Si può considerare il trust una forma concreta in cui si attua la sussidiarietà? «Sì, certamente», dice Cristiana Cislaghi. «Basti pensare per esempio a come il trust sia intervenuto e intervenga a supportare l’Associazione Italiana Sindrome ‘X Fragile’  ‒ il cui nome fa riferimento a una condizione genetica ereditaria che è causa di disabilità cognitiva, di apprendimento e relazionale ‒ o i villaggi “Dopo di Noi”».

In un panorama desolante in cui della cura di anziani, disabili e malati si vede quasi sempre solo l’aspetto problematico e spaventoso, talvolta la carità verso i cari più fragili trova anche una soluzione pratica.


 

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