Il fascicolo 1-2022 di L-Jus, periodico semestrale del Centro Studi Rosario Livatino, di recente pubblicazione, contiene fra gli altri un intervento pregevole e chiarificatore dell’avvocato Daniela Bianchini, dottore di ricerca e cultore della materia in Diritto di Famiglia e minorile nell’Università LUMSA di Roma. Il testo affronta «[…] la questione dell’alienazione parentale e della “giustizia a misura di minore”, a margine di recenti pronunce di legittimità e delle Linee guida europee».
La cosiddetta sindrome da alienazione parentale (PAS) è una teoria piuttosto discussa, in base alla quale in caso di separazione conflittuale fra coniugi uno dei genitori (definito alienante) allontanerebbe di proposito i figli minori dal secondo genitore (definito perciò alienato).
«iFamNews» ne ha parlato in passato con Assuntina Morresi, docente di Chimica Fisica nell’Università degli Studi di Perugia, editorialista, membro del Comitato nazionale di Bioetica, firmataria fra l’altro di un appello al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese per fermare i prelevamenti coatti di minori protagonisti di alcuni gravi fatti di cronaca, che ne ha dato una descrizione esaustiva.
Nel contesto della separazione, afferma la professoressa Morresi, talvolta «[…] le madri vengono definite ostative, malevole, simbiotiche. Sono i termini utilizzati nel contesto della cosiddetta sindrome da madre malevola (MMS), analoga alla sindrome da alienazione parentale (PAS), secondo le ipotesi avanzate del medico statunitense Richard Gardner (1931-2003). In pratica si accusano le donne di allontanare i figli dal padre, denigrandolo, insinuando cattiverie, squalificandone la figura agli occhi del figlio. Ancora di più: si ritiene per assunto che i bambini rifiuterebbero il padre a causa del condizionamento negativo della madre nei loro confronti. I bambini, per questo, respingerebbero il papà ed eviterebbero di incontrarlo, men che meno di vivere con lui nei tempi stabiliti dai tribunali. La PAS, però, è una ipotesi controversa che non ha validità scientifica ed è un costrutto meramente giudiziario, basato non su azioni o comportamenti oggettivi bensì sull’ipotesi (di nuovo) di come il genitore, solitamente la donna, sia».
Ebbene, nel fascicolo di L-Jus l’avvocato Bianchini, dopo aver a propria volta definito nel dettaglio cosa si intenda per PAS, ha rilevato come già nel 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) abbia escluso la possibilità di inserire tale teoria nell’elenco delle patologie riconosciute, denominato International Classification of Diseases (ICD 11).
Finalmente Daniela Bianchini si è occupata dell’ordinanza 9691 della Corte di Cassazione, pubblicata il 24 marzo, che «[…] ha infatti espressamente affermato che in materia di affidamento dei minori le pronunce dei giudici non possono basarsi su teorie prive di fondamento scientifico, facendo un esplicito riferimento alla PAS […] su cui peraltro la Corte era già intervenuta più volte, da ultimo con la nota ordinanza n. 13217 pubblicata il 17 maggio 2021, con cui ‒ seguendo un ormai consolidato orientamento ‒ aveva chiarito che i giudici sono tenuti ad accertare la veridicità dei comportamenti pregiudizievoli per i minori e non possono limitarsi al mero richiamo della consulenza tecnica».
La motivazione sulla quale si basa il pronunciamento della Corte è l’interesse precipuo dei figli in caso di separazione fra coniugi, poiché «la tutela del minore rappresenta l’obiettivo principale da realizzare e pertanto l’astratta presenza di un disagio non può costituire di per sé, in modo automatico, la ragione di un provvedimento con cui si dispone l’allontanamento del minore da uno o da entrambi i genitori».
L’avvocato Bianchini esplora a tutto tondo la questione, prendendo in considerazione le reazioni alla sentenza sia di chi sostiene la validità della PAS, sia di chi la esclude. «I contrari alla PAS», afferma, «hanno manifestato soddisfazione per questa ulteriore conferma, mentre i sostenitori della discussa teoria hanno manifestato il timore che in tal modo non vengano condannati i comportamenti ostruzionistici posti in essere da alcuni genitori ai danni dei propri figli, con riferimento alla violazione del diritto alla bigenitorialità. Si tratta di preoccupazioni comprensibili, in quanto se è vero che la PAS non esiste come patologia, è però altrettanto vero che esistono genitori i quali – mossi dal rancore, dal dolore della separazione, dal sentimento di rivalsa, da fragilità personali ecc. ‒ più o meno consapevolmente attuano condotte lesive per la sana crescita dei figli, screditando ad esempio l’altro genitore, oppure ostacolando le visite. Tuttavia l’esclusione dell’utilizzabilità della PAS come teoria va proprio nella direzione di tutelare i minori in maniera più efficace».
«Rifiutare la PAS come teoria», continua l’avvocato, «non significa infatti rinunciare a condannare i comportamenti scorretti di taluni genitori, contrari all’interesse dei figli: significa semmai sgomberare il campo da elementi privi di valore probatorio, per dare invece risalto ai fatti e alla loro corretta valutazione, secondo le regole del giusto processo. La madre o il padre che ostacola le visite dei figli con l’altro genitore pone astrattamente in essere una condotta pregiudizievole per i minori, che per il loro sano ed equilibrato sviluppo psicofisico hanno il diritto di mantenere rapporti con entrambe le figure genitoriali, anche se non necessariamente con tempi paritetici15. Tuttavia, qualsiasi decisione in merito deve basarsi sull’attenta valutazione del singolo caso concreto, tanto che la Cassazione ha più volte precisato (e da ultimo nell’ordinanza n. 9691/2022) che nel superiore interesse del minore può essere limitato anche il diritto alla bigenitorialità».
Il contributo pubblicato dall’avvocato Bianchini su L-Jus, come riassunto nell’abstract, prosegue con «[…] una riflessione più ampia sulla giustizia a misura di bambino nei procedimenti civili in materia di famiglia, secondo le indicazioni date dal Consiglio d’Europa (Linee Guida per una giustizia a misura di minore del 2010; Strategia per i diritti dei minori 2022-2027) e dalla Commissione europea (Strategia UE sui diritti dei minori 2021-2024). L’adeguata formazione dei professionisti, il rispetto dell’ascolto del minore, una ragionevole durata dei procedimenti, una comunicazione rispettosa, nonché una scrupolosa valutazione dei fatti e delle osservazioni dei consulenti tecnici da parte dei giudici sono fondamentali per garantire i diritti dei bambini e degli adolescenti coinvolti nei procedimenti giudiziari, secondo i principi della Convenzione ONU del 1989».
Il fascicolo 1 del 2022 di L-Jus è scaricabile gratuitamente per tutti sul sito web del Centro Studi Rosario Livatino.