«Omicidio del consenziente», abisso di inciviltà

Il commento del direttore di «iFamNews» pubblicato sul quotidiano «Libero»

Omicidio del consenziente - Marco Respinti su "Libero"

Articolo pubblicato con il titolo «Omicidio del consenziente, che aberrazione» sul quotidiano «Libero» il 17 febbraio 2022

Martedì la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum, strabiliante e orrido, sull’«omicidio del consenziente».

Due cose colpiscono. Una è il suo stesso titolo, Abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente). Si intendeva cioè esplicitamente domandare agli italiani di legalizzare a maggioranza una fattispecie dell’omicidio. La seconda è proprio la gravità del concetto di «omicidio del consenziente», gravità colta e raccolta dalla Corte costituzionale, come ha di fatto detto ieri, in conferenza stampa, il suo presidente Gianfranco Amato. Perché l’eutanasia non è sempre omicidio del consenziente. Lo dimostrano due sentenze del 2020, l’una pronunciata dal Tribunale costituzionale federale tedesco il 26 febbraio, l’altra della Corte costituzionale austriaca l’11 dicembre, sentenze su cui richiamano l’attenzione i giuristi del Centro Studi Rosario Livatino.

La sentenza tedesca ha bocciato il Tötung auf Verlangen, cioè l’«omicidio su richiesta» (l’«omicidio del consenziente» italiano) affermando che il consenso non attenua affatto il reato di omicidio, giacché quel reato, l’omicidio, verte su uno dei beni giuridici fondamentali per l’esistenza della persona e della società, e come tali indisponibile: la vita. Per di più i giudici costituzionali tedeschi hanno sottolineato come la pubblicizzazione dell’aiuto al suicidio possa facilmente generare istigazione, altro reato, e reato intollerabile.

La seconda sentenza, quella austriaca, ha analogamente bocciato l’omicidio del consenziente (proprio come ha fatto la Corte costituzionale italiana) perché altrimenti si sarebbe legalizzata una fattispecie dell’omicidio mentre contemporaneamente l’omicidio in sé restava reato. E questo paradosso assoluto sarebbe stato risolvibile solo al prezzo di mille e un distinguo, sempre più capziosi e assurdi, onde poter tenere assieme ciò che assieme non sta: l’omicidio fuorilegge per ovvi motivi, ma certi omicidi invece no.

Ovvero il Tribunale costituzionale federale tedesco e la Corte costituzionale austriaca hanno detto no all’omicidio del consenziente giacché fattispecie inaccettabile dell’eutanasia per le implicazioni abissali che ha. I referendari parlavano di malati e sofferenti. Non è vero. Se il referendum fosse passato, agli italiani sarebbe stata data la possibilità, mediante una X posta a matita dentro un quadratino stampato sopra una scheda colorata, di legalizzare la voglia di morte, per esempio, di una coppia di ubriachi di cui uno avesse chiesto all’altro di ucciderlo, di commettere un omicidio del consenziente.

Questo spazio smisurato all’omicidio di cui nessuno sa prevedere i confini sarebbe stato ben più ampio di quello concesso in Austria e in Germania, ma pure nella mecca dell’eutanasia, i Paesi Bassi, il cui modello è stato esplicitamente analizzato dal Tribunale costituzionale federale tedesco per ricordare che l’omicidio con il consenso resta reato. L’articolo 579 del Codice penale italiano, insomma, quello che il referendum avrebbe voluto modificare, rimane un argine all’aberrazione.

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