{"id":178043,"date":"2023-01-14T06:56:00","date_gmt":"2023-01-14T11:56:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ifamnews.com\/?p=178043"},"modified":"2023-01-12T00:59:50","modified_gmt":"2023-01-12T05:59:50","slug":"ragioni-del-no-della-recentissima-sentenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ifamnews.com\/it\/ragioni-del-no-della-recentissima-sentenza","title":{"rendered":"Ragioni del &#8220;no&#8221; della recentissima sentenza"},"content":{"rendered":"\n<p>C&#8217;\u00e8 chi festeggia lo \u201csdoganamento\u201d della stepchild, chi l&#8217;inizio della &#8220;normalizzazione&#8221; dei figli dell&#8217;utero in affitto. Ma nella decisione dei giudici non c&#8217;\u00e8 apertura all&#8217;adozione n\u00e9 volont\u00e0 di sostituirsi al legislatore, spiega Emanuele Bilotti, ordinario di diritto privato presso l\u2019Universit\u00e0 Europea di Roma. Ma cosa hanno deciso davvero i giudici? Ecco che cosa il professor Bilotti ha risposto:<\/p>\n\n\n\n<p>La sentenza conferma e chiarisce quanto gi\u00e0 affermato, sempre dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in una precedente decisione del 2019. L\u2019atto di nascita o il provvedimento giurisdizionale formato all\u2019estero, che accerti lo stato di figlio del nato da madre surrogata anche rispetto al committente privo di legame biologico con esso, \u00e8 contrario all\u2019ordine pubblico e non pu\u00f2 perci\u00f2 essere trascritto nei registri italiani dello stato civile. Il rapporto in atto tra il nato e il cd. genitore d\u2019intenzione pu\u00f2 essere nondimeno formalizzato attraverso il ricorso all\u2019adozione in casi particolari, e dunque non ab initio e in maniera automatica, ma soltanto ex post e a seguito di un concreto accertamento giudiziale della sua conformit\u00e0 al miglior interesse del minore.<\/p>\n\n\n\n<p>E ci\u00f2 \u2013 precisano ora le Sezioni Unite \u2013 in ogni caso di ricorso alla pratica degradante della surrogazione di maternit\u00e0. Si legge infatti nella sentenza che tale pratica offende in modo intollerabile la dignit\u00e0 della donna e mina nel profondo le relazioni umane \u201cquali che siano le modalit\u00e0 della condotta e gli scopi perseguiti\u201d. Allo stato, dunque, non c\u2019\u00e8 spazio per un riconoscimento automatico dello status di figlio del nato da madre surrogata rispetto al committente privo di legame biologico con esso, neppure nei casi \u2013 invero assai poco realistici\u2026 \u2013 di maternit\u00e0 surrogata cd. solidale o altruistica.<\/p>\n\n\n\n<p>Per la verit\u00e0 almeno le Sezioni Unite sembrerebbero essere dell\u2019avviso che un simile sviluppo non sia consentito neppure al legislatore. Nella sentenza si afferma infatti che \u00abnel nostro sistema costituzionale la dignit\u00e0 ha una dimensione non solo soggettiva, ancorata alla sensibilit\u00e0, alla percezione e alle aspirazioni del singolo, ma anche oggettiva, riferita al valore originario, non comprimibile e non rinunciabile di ogni persona\u00bb. Si tratta di un\u2019affermazione di estremo rilievo anche perch\u00e9 la sentenza non manca di dare atto che esiste \u00abuna parte significativa del pensiero giuridico e culturale del nostro Paese, che prende le distanze dall\u2019idea dei valori della persona che si impongono alla persona medesima, anche oltre quanto da questa voluto in maniera assolutamente libera, consapevole, integra e non condizionata\u00bb. Sembrerebbe allora che per le Sezioni Unite l\u2019orientamento culturale che identifica senza residui dignit\u00e0 ed autodeterminazione non trovi corrispondenza \u00abnel nostro sistema costituzionale\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Il nuovo intervento delle Sezioni Unite si \u00e8 reso necessario in quanto, poco meno di un anno fa, la prima sezione civile della Corte di cassazione aveva prospettato la necessit\u00e0 di un superamento della decisione delle Sezioni Unite del 2019 a seguito di una successiva sentenza della Corte costituzionale, la sentenza n. 33 del 2021. In effetti, con quest\u2019ultima decisione, il Giudice delle leggi, pur essendosi pronunciato per l\u2019inammissibilit\u00e0 della questione di legittimit\u00e0 costituzionale della soluzione interpretativa fatta propria dalle Sezioni Unite del 2019, aveva per\u00f2 ritenuto che il meccanismo dell\u2019adozione in casi particolari non fosse davvero adeguato a garantire il diritto fondamentale del nato alla formalizzazione del rapporto anche col committente privo di legame biologico. E ci\u00f2 perch\u00e9 la tutela offerta da quel meccanismo, non consentendo la costituzione di rapporti civili tra l\u2019adottato e i parenti dell\u2019adottante e non potendo realizzarsi in mancanza di assenso da parte del genitore (biologico), non presenterebbe quel carattere di \u201ceffettivit\u00e0\u201d, che, anche per la Corte Europea dei Diritti dell\u2019Uomo, deve invece caratterizzare il rimedio che lo Stato che proibisce il ricorso alla maternit\u00e0 surrogata \u00e8 comunque tenuto ad apprestare in alternativa alla trascrizione del provvedimento straniero.<\/p>\n\n\n\n<p>La prima sezione aveva dunque ritenuto che la sentenza della Corte costituzionale avesse determinato un \u201cvuoto normativo\u201d nella tutela del diritto fondamentale del nato alla formalizzazione del rapporto genitoriale anche col committente privo di legame biologico: un \u201cvuoto\u201d che, nella perdurante inerzia del legislatore, avrebbe dovuto essere colmato dal giudice, disattivando nel caso concreto l\u2019eccezione di ordine pubblico \u2013 e disponendo quindi la trascrizione dell\u2019atto o del provvedimento giudiziale straniero accertante una \u201cgenitorialit\u00e0\u201d puramente intenzionale \u2013 laddove un simile esito appaia compatibile con i valori tutelati dal divieto di surrogazione di maternit\u00e0 e con l\u2019aspirazione dello Stato a scoraggiare il cd. turismo procreativo. In particolare, secondo i giudici della prima sezione civile, l\u2019indicata compatibilit\u00e0 vi sarebbe nelle ipotesi in cui il ricorso alla maternit\u00e0 surrogata sia rispettoso di alcune condizioni: il carattere libero e consapevole della scelta della madre surrogata, la sua indipendenza da contropartite economiche, la sua revocabilit\u00e0 fino alla nascita del bambino, la possibilit\u00e0 per la coppia committente di accedere alle procedure di adozione nel rispetto delle prescrizioni di legge, la sussistenza di un contributo genetico alla procreazione da parte di almeno uno dei committenti. Le Sezioni Unite hanno ora respinto con fermezza questa prospettazione. <\/p>\n\n\n\n<p>Anzitutto perch\u00e9 gli aspetti problematici rilevati dalla Corte costituzionale con riferimento alla disciplina dell\u2019adozione in casi particolari possono ormai ritenersi superati. In primo luogo, infatti, una successiva sentenza della stessa Corte costituzionale \u2013 la n. 79 del 2022 \u2013 ha dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 delle norme che, nelle adozioni in casi particolari, impedivano l\u2019instaurazione di rapporti civili tra l\u2019adottato e i parenti dell\u2019adottante. Quanto poi alla regola che condiziona l\u2019adozione in casi particolari all\u2019assenso del genitore biologico, le Sezioni Unite ritengono che tale regola possa \u2013 e debba \u2013 essere oggetto di un\u2019interpretazione costituzionalmente conforme, in base alla quale \u00abil rifiuto dell\u2019assenso all\u2019adozione, da parte del genitore biologico, appare ragionevole soltanto se espresso nell\u2019interesse del minore, ossia quando non si sia realizzato tra quest\u2019ultimo ed il genitore d\u2019intenzione quel legame esistenziale la cui tutela costituisce il presupposto dell\u2019adozione\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 bene comunque osservare che, nei confronti della prospettazione della prima sezione civile, le Sezioni Unite muovono anche una critica radicale di ordine metodologico. A dire delle Sezioni Unite, infatti, la prima sezione civile, leggendo erroneamente una sentenza di inammissibilit\u00e0 come se fosse una sentenza di illegittimit\u00e0 costituzionale, aveva ritenuto che l\u2019intervento della Corte costituzionale avesse determinato un \u201cvuoto normativo\u201d nella tutela del nato da madre surrogata e che, nell\u2019inerzia del legislatore, questo \u201cvuoto\u201d dovesse essere colmato dal giudice. Ebbene, a quest\u2019idea le Sezioni Unite oppongono ora con grande chiarezza che \u00abla valutazione in sede interpretativa non pu\u00f2 spingersi sino alla elaborazione di una norma nuova con l\u2019assunzione di un ruolo sostitutivo del giudice\u00bb. E ci\u00f2 semplicemente perch\u00e9 \u2013 l\u2019affermazione delle Sezioni Unite \u00e8 perentoria \u2013 \u00abla giurisprudenza non \u00e8 fonte del diritto\u00bb. Il ruolo del giudice \u2013 si legge ancora nella sentenza \u2013 \u00e8 \u00abcostituzionalmente diverso da quello affidato al legislatore\u00bb: il giudice \u00e8 \u00aborgano chiamato, non a produrre un quid novi sulla base di una libera scelta o a stabilire una disciplina di carattere generale, ma a individuare e dedurre la regola del caso singolo bisognoso di definizione dai testi normativi e dal sistema, nel quadro dell\u2019equilibrio dei valori gi\u00e0 indicato con chiarezza della Corte costituzionale\u00bb. E ci\u00f2 anche in una materia delicata come il diritto della famiglia: una materia che \u2013 cos\u00ec si legge sempre nella sentenza delle Sezioni Unite \u2013 \u00abnel mentre riflette, come uno specchio, lo stato dell\u2019evoluzione delle relazioni familiari nel contesto sociale, tuttavia non pu\u00f2 prescindere dal sistema, affidato anche alle cure del legislatore\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Al riguardo mi sembrano molto rilevanti le notazioni che le Sezioni Unite riservano alla funzione della clausola dell\u2019ordine pubblico internazionale. Nella sentenza non si omette certo di ricordare come l\u2019ordine pubblico internazionale abbia ormai assunto anche un\u2019importante \u00abfunzione promozionale, volta a favorire la diffusione dei valori tutelati, anche in connessione con quelli riconosciuti a livello internazionale e sovranazionale, nonch\u00e9 la loro armonizzazione fra gli ordinamenti\u00bb. Le Sezioni Unite non mancano per\u00f2 di valorizzare opportunamente anche la \u00abfunzione originaria dell\u2019ordine pubblico internazionale\u00bb: il suo essere un \u00abmeccanismo di salvaguardia dell\u2019armonia interna dell\u2019ordinamento giuridico statale di fronte all\u2019ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori, di argine contro la compromissione dei valori irrinunciabili dell\u2019ordinamento del foro\u00bb. In considerazione di questa funzione \u201coriginaria\u201d dell\u2019ordine pubblico internazionale viene senz\u2019altro esclusa \u00abuna apertura del tutto incondizionata degli ordinamenti giuridici statali al coordinamento con gli altri ordinamenti, tale da permettere senza limiti l\u2019attribuzione di effetti a provvedimenti giurisdizionali stranieri, rinunciando ad un qualsiasi controllo in ordine alla loro compatibilit\u00e0 con i principi fondamentali dell\u2019ordinamento giuridico del foro\u00bb: \u00abL\u2019apertura all\u2019altro \u2013 affermano categoricamente le Sezioni Unite \u2013 non \u00e8 perdita del s\u00e9. E il s\u00e9 di un ordinamento \u2013 la sua identit\u00e0, appunto \u2013 \u00e8 quanto risulta tanto dalla Costituzione quanto dalle fondamentali e consolidate opzioni che tracciano le grandi linee della legislazione\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Certo, come ho gi\u00e0 avuto modo di ricordare, per la Corte Europea dei Diritti dell\u2019Uomo la formalizzazione del rapporto in atto tra il nato da madre surrogata e il committente privo di legame biologico con esso \u00e8 oggetto di un diritto fondamentale. Lo Stato membro della Convenzione non potrebbe perci\u00f2 rifiutare questa formalizzazione. Ma la Corte di Strasburgo ha lasciato al margine di apprezzamento del singolo Stato la scelta su come essa debba avvenire, contemplando espressamente anche la possibilit\u00e0 di una formalizzazione ex post e a seguito di un accertamento giudiziale concreto dell\u2019interesse del minore, quale si realizza appunto attraverso una procedura adottiva. In tal caso la Corte di Strasburgo richiede solo che il risultato si realizzi comunque in una maniera agevole ed effettiva. In ragione di ci\u00f2, come si \u00e8 detto, la Corte costituzionale, nella sentenza del 2021, aveva rilevato delle criticit\u00e0 nella disciplina dell\u2019adozione in casi particolari. Ma si \u00e8 gi\u00e0 detto anche per quali ragioni per le Sezioni Unite certe criticit\u00e0 debbono ormai ritenersi superate. In ogni caso le Sezioni Unite chiariscono ora che anche per la Corte costituzionale \u201cil riconoscimento della genitorialit\u00e0 non pu\u00f2 essere affidato a uno strumento di carattere automatico\u201d. E ci\u00f2 proprio in vista della realizzazione del miglior interesse del minore. La soluzione dello spinoso problema della condizione giuridica del nato a seguito della violazione del divieto di maternit\u00e0 surrogata deve allora passare necessariamente per \u201cuna valutazione di concretezza\u201d: \u201cuna diversa soluzione \u2013 affermano le Sezioni Unite \u2013 porterebbe a fondare l\u2019acquisto della genitorialit\u00e0 sulla sola scelta degli adulti, anzich\u00e9 su una relazione affettiva gi\u00e0 di fatto instaurata e consolidata\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 vero che le Sezioni Unite affermano che \u00abl\u2019orientamento sessuale della coppia non incide sull\u2019idoneit\u00e0 dell\u2019individuo all\u2019assunzione della responsabilit\u00e0 genitoriale\u00bb. Non si tratta per\u00f2 di un\u2019affermazione innovativa. Le Sezioni Unite ricordano infatti che \u00abla giurisprudenza ha in pi\u00f9 occasioni chiaramente respinto la tesi che l\u2019omosessualit\u00e0 sia una condizione in s\u00e9 chiaramente ostativa all\u2019assunzione e allo svolgimento dei compiti genitoriali\u00bb. Ma il punto non \u00e8 questo. La vera questione \u00e8 come la persona umana viene al mondo: se attraverso l\u2019esercizio della sessualit\u00e0 o in virt\u00f9 del ricorso alle tecniche procreative e, in particolare, di quelle tecniche procreative che sono vietate dall\u2019ordinamento. Ebbene, anche con riferimento a questa alternativa decisiva la sentenza delle Sezioni Unite contiene affermazioni di grande rilievo. Anche sulla scorta di talune recenti pronunce della Corte costituzionale, si dice infatti che \u00abva escluso che il desiderio di genitorialit\u00e0, attraverso il ricorso alla procreazione medicalmente assistita lasciata alla autodeterminazione degli interessati, possa legittimare un presunto diritto alla genitorialit\u00e0 comprensivo non solo dell\u2019an e del quando, ma anche del quomodo\u00bb. Di conseguenza \u2013 proseguono le Sezioni Unite \u2013 \u00abnon v\u2019\u00e8 nel sistema normativo un paradigma genitoriale fondato unicamente sulla volont\u00e0 degli adulti di essere genitori e destinato a concorrere liberamente con quello naturalistico\u00bb. Ci\u00f2 vuol dire che il paradigma della genitorialit\u00e0 naturale \u00e8 ancora \u2013 e deve rimanere \u2013 al centro del sistema. La \u201cgenitorialit\u00e0\u201d puramente volontaria rimane un\u2019ipotesi del tutto eccezionale, destinata a venire in considerazione o, nel caso dell\u2019adozione piena, come extrema ratio di tutela di un bambino o di un adolescente che versi in una condizione irreversibile di abbandono morale e materiale, o nelle ipotesi in cui il ricorso alla fecondazione eterologa \u00e8 consentito al solo fine di risolvere problemi riproduttivi derivanti dalla sterilit\u00e0 o dalla infertilit\u00e0 umana o ancora \u2013 ed \u00e8 l\u2019ulteriore ipotesi di genitorialit\u00e0 volontaria che viene qui in considerazione \u2013 nei casi in cui, a seguito del ricorso a una tecnica vietata, si sia nondimeno consolidato una rapporto di cura la cui formalizzazione appaia funzionale alla realizzazione del superiore interesse del minore. Ma in queste ultime ipotesi si tratta pur sempre di una \u201cgenitorialit\u00e0\u201d volontaria che, col meccanismo dell\u2019adozione in casi particolari, si costituisce solo ex post e in esito a una verifica in concreto da parte del giudice, e dunque, come affermano ora anche le Sezioni Unite, in una logica puramente \u201crimediale\u201d. Non c\u2019\u00e8 dunque nelle affermazioni delle Sezioni Unite nessuna apertura giurisprudenziale all\u2019adozione dei minori abbandonati da parte di coppie formate da persone dello stesso sesso. La valutazione sui requisiti soggettivi degli adottanti rimane di competenza del legislatore.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p> La Corte di cassazione ha ribadito  la sentenza che dice &#8211; nessuna concessione ai fan della surrogata<\/p>\n","protected":false},"author":46,"featured_media":175123,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"give_campaign_id":0,"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"mc4wp_mailchimp_campaign":[],"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"subtitle":" La Corte di cassazione ha ribadito  la sentenza che dice - nessuna concessione ai fan della surrogata","format":"standard","video":"","gallery":"","source_name":"Tempi","source_url":"https:\/\/www.tempi.it\/nessuna-apertura-surrogata-sentenza-cassazione\/","via_name":"","via_url":"","override_template":"0","override":[{"template":"2","single_blog_custom":"","parallax":"1","fullscreen":"1","layout":"right-sidebar-narrow","sidebar":"default-sidebar","second_sidebar":"default-sidebar","sticky_sidebar":"1","share_position":"float","share_float_style":"share-normal","show_share_counter":"1","show_view_counter":"1","show_featured":"1","show_post_meta":"1","show_post_author":"1","show_post_author_image":"1","show_post_date":"1","post_date_format":"default","post_date_format_custom":"Y\/m\/d","show_post_category":"1","show_post_reading_time":"1","post_reading_time_wpm":"300","show_zoom_button":"0","zoom_button_out_step":"2","zoom_button_in_step":"3","show_post_tag":"1","show_prev_next_post":"0","show_popup_post":"0","number_popup_post":"1","show_author_box":"1","show_post_related":"0","show_inline_post_related":"0"}],"override_image_size":"0","image_override":[{"single_post_thumbnail_size":"crop-715","single_post_gallery_size":"crop-715"}],"trending_post":"0","trending_post_position":"meta","trending_post_label":"Trending","sponsored_post":"0","sponsored_post_label":"Sponsored by","sponsored_post_name":"","sponsored_post_url":"","sponsored_post_logo_enable":"0","sponsored_post_logo":"","sponsored_post_desc":"","disable_ad":"0"},"jnews_primary_category":{"id":"780"},"jnews_social_meta":{"fb_title":"","fb_description":"","fb_image":"","twitter_title":"","twitter_description":"","twitter_image":""},"jnews_override_counter":{"override_view_counter":"0","view_counter_number":"0","override_share_counter":"0","share_counter_number":"0","override_like_counter":"0","like_counter_number":"0","override_dislike_counter":"0","dislike_counter_number":"0"},"footnotes":""},"categories":[951,780],"tags":[16050,22525,22522,22521,21382,22524],"class_list":["post-178043","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-foreground-it","category-politica-it","tag-adozione","tag-corte-europea-dei-diritti-delluomo-2","tag-genitorialita-intenzionale","tag-la-corte-di-cassazione","tag-maternita-surrogata-it","tag-registri-di-stato-civile-italiani"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v25.9 (Yoast SEO v27.3) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Ragioni del &quot;no&quot; 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