Il gesto politico, normale e nobile, con cui il senatore Maurizio Gasparri, di Forza Italia, ha aperto la XIX legislatura della repubblica italiana, con cui il sen. Gasparri apre da qualche tempo le legislature, raccogliendo il lascito morale del fondatore del Movimento per la vita italiano, Carlo Casini (1935-2020), ha suscitato e continua suscitare un vespaio. Perché in Italia cercare di dire che le persone sono persone da sempre, cioè da quando vengono concepite da mamma e papà, è un reato culturale. Per molti, per troppi, persone meritevoli di tutela giuridica in Italia le si diventa, pof!, a un certo punto, per magia, per caso, per decreto, per decisione democratica di maggioranza, per linea guida: non per natura delle cose. E così, boia Gasparri, che osa proporre una legge, riproporre una legge che tuteli la persona umana sin dal concepimento. Perché un giorno qualcuno dovrà davvero spiegare come da una non-persona immeritevole di tutela giuridica possa uscire, come dal cilindro del prestigiatore, una persona umana, dovrà dirci a che punto la non-persona immeritevole diventa persona meritevole, dovrà raccontarci perché e per effetto di cosa una non-persona diventi persona.
Ora, l’agenda pubblica «Ditelo sui tetti» ha predisposto un appunto utile per chi soffra di memoria corta e non sia capace di distinguere una giraffa da un bambino. Un breve appunto sulla tutela del concepito in base alle fonti giuridiche vigenti, che «iFamNews» fa proprio e, con permesso di chi lo ha stilato, di seguito pubblica.
Corte di Giustizia Europea, Sentenza C-34/10 ‒ caso Oliver Brüstle vs Greenpeace e V ‒ del 18 ottobre 2011: «30. Quanto al significato da attribuire alla nozione di «embrione umano» prevista all’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva, si deve sottolineare che, sebbene la definizione dell’embrione umano costituisca un tema sociale particolarmente delicato in numerosi Stati membri, contrassegnato dalla diversità dei loro valori e delle loro tradizioni, la Corte non è chiamata, con il presente rinvio pregiudiziale, ad affrontare questioni di natura medica o etica, ma deve limitarsi ad un’interpretazione giuridica delle pertinenti disposizioni della direttiva (v., in tal senso, sentenza 26 febbraio 2008, causa C‑506/06, Mayr, Racc. pag. I‑1017, punto 38).
34. Il contesto e lo scopo della direttiva rivelano pertanto che il legislatore dell’Unione ha inteso escludere qualsiasi possibilità di ottenere un brevetto quando il rispetto dovuto alla dignità umana può esserne pregiudicato.
35. Da ciò risulta che la nozione di «embrione umano» ai sensi dell’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva deve essere intesa in senso ampio. In tal senso, sin dalla fase della sua fecondazione qualsiasi ovulo umano deve essere considerato come un «embrione umano», ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva, dal momento che la fecondazione è tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano.
38. Costituisce un «embrione umano» qualunque ovulo umano fin dalla fecondazione, qualunque ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e qualunque ovulo umano non fecondato che, attraverso partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi»
Legge 29 luglio 1975, n. 405, art. 1, comma 1, lett. c): «Il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità ha come scopo […] la tutela […] del prodotto del concepimento».
Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 1: la «[…] presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito […]».
Gasparri un alieno?, un folle che proditoriamente attenta alla libertà acquisita delle donne di uccidere la creatura innocente e indifesa che portano in grembo?…