Parte terza di tre. Leggi la prima parte e la seconda parte.
“1. NOZIONE NORMATIVA
L’evoluzione normativa descritta nelle precedenti parti d questa riflessione, evidenzia una nuova attenzione del legislatore per i costi occulti sopportati dalla società a causa della politica non virtuosa promossa nel settore del gioco legale d’azzardo. Costi che si sono palesati con una tal evidenza che lo stesso termine ‘ludopatia’ ha finito per significare nel linguaggio tecnico del legislatore e nei testi di medicina meno di quanto la semantica potesse suggerire. {…}
Il termine ludopatia è usato dal legislatore nel meno esteso significato di malattia legata al gioco d’azzardo, ovvero come sinonimo di gioco d’azzardo patologico. Il legislatore ha, dunque, utilizzato il termine ludopatia attribuendo il significato meno ampio di gioco d’azzardo patologico, che in vero trova cittadinanza nelle classificazioni scientifiche. […]
2. LA TUTELA DEL LUDOPATICO NEL DIRITTO GIURISPRUDENZIALE. L’IMPUTABILITÀ DEL LUDOPATICO. IL REGIME SANZIONATORIO PIÙ FAVOREVOLE DELLA CONTINUAZIONE PER I REATI. NON ASSIMILABILITÀ DELLA LUDOPATIA ALLO STATO DI TOSSICODIPENDENZA
a. Ludopatia e imputabilità
Il riconoscimento in epoca relativamente recente della ludopatia come patologia classificata non è indifferente per il nostro ordinamento. Se la patologia consiste in un’alterazione del meccanismo di controllo degli impulsi al gioco d’azzardo, si pone la questione della sua incidenza sulla imputabilità del ludopatico, ovvero sulla sua capacità di intendere e volere al momento del fatto. […] ‘Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. E’ imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere’. La mancanza di imputabilità al momento del fatto esclude la punibilità o comunque incide sulla entità della risposta punitiva, imponendo una diminuzione della pena da irrogare, ove la capacità di intendere e volere senza essere esclusa risulti solo grandemente scemata a causa dell’infermità sofferta. […]
b. Ludopatia e Istituto della continuazione
Il Gioco d’azzardo patologico in quanto patologia destinata a incidere sulla capacità di volere del reo e a predisporre lo stesso alla commissione di più reati è stata ritenuta compatibile con la sua capacità di ideazione originaria degli illeciti commessi, anche in tempi diversi, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. E’ noto che il legislatore ha previsto, un regime sanzionatorio più favorevole per il caso di commissione di più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in ragione della ritenuta minore pericolosità del reo. […] La Corte ha, dunque, posto il principio per il quale: «la valutazione del giudice, […], deve svolgersi necessariamente sulla base dei dati emergenti dalle plurime sentenze di condanna, raffrontando i singoli fatti concreti nel periodo in cui sono stati commessi con il periodo di persistenza della situazione di ludopatia, anche alla luce dell’avvenuta cura successiva di tale stato».
c. Ludopatia e stato di tossicodipendenza
La sentenza rileva anche per avere statuito la non assimilabilità del ludopatico al tossicodipendente. Il principio della non assimilabilità della ludopatia alla tossicodipendenza è ribadito in altre sentenze della Suprema Corte della Cassazione. […] In particolare, la Corte di Cassazione penale riconosce alla ludopatia il rango di disturbo psichico compulsivo che determina dipendenza e disturbo psichico alla stregua dei parametri elaborati dal DSM V, che costituisce l’ultima versione del Manuale diagnostico dei disturbi mentali, pubblicato a cura dell’American Psychiatric Association (APA). Stabilisce, tuttavia, il principio per il quale la sospensione della pena è istituto eccezionale espressamente previsto per le sole ipotesi di dipendenza da sostanze stupefacenti e non applicabile ad altre patologie, quali la ludopatia, non previste.[…]
3. CONCLUSIONI. ESIGENZA DI UNA RISPOSTA GLOBALE ALLA QUESTIONE DELLE DIPENDENZE
La Commissione parlamentare mista per l’infanzia e l’adolescenza ha pubblicato in data 23 febbraio 2022 un documento di sintesi dell’Indagine conoscitiva condotta sul problema delle dipendenze patologiche, denominato: ‘Le dipendenze patologiche diffuse tra i giovani’. Tra le dipendenze comportamentali la Commissione, nel considerare la dipendenza patologica da gioco d’azzardo, ne individua l’allarmante diffusione tra i giovani, alla stregua dei dati risultanti da uno studio della Deloitte e dell’Università Luiss Guido Carli, forniti nel contributo dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. L’analisi del profilo sociodemografico dei giocatori evidenza in Italia una prevalenza dei giocatori giovani. Il 47 per cento ha, infatti, meno di 35 anni. […] La insidiosità dell’offerta on line di gioco d’azzardo e la sua diffusione tra i giovani rende necessario e urgente in una prospettiva di riforma una risposta dell’ordinamento netta alle questioni poste dalle dipendenze. Una risposta non può che essere globale e deve dunque interessare sia il piano normativo ma anche quello culturale. Sul piano normativo, a livello nazionale e regionale, appare decisivo – con la crescita del coinvolgimento degli enti locali e delle istituzioni scolastiche nell’attività di prevenzione – una coerente e chiara esclusione del gioco d’azzardo pubblico dal novero degli strumenti di politica fiscale. […]”